ZONA ROSSA: SPOSTAMENTI E NEGOZI
SPOSTAMENTI
È opportuno fare una premessa fondamentale, per quanto riguarda gli spostamenti: mentre nella “zona gialla” ci si può spostare liberamente all’interno del proprio Comune (senza dover giustificare il motivo dello spostamento), nella “zona rossa” – di base – è vietato ogni spostamento, ANCHE ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, salve le ipotesi in cui gli spostamenti sono giustificati. Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti. I genitori separati/divorziati, possono andare a trovare o prelevare i figli minorenni presso l’altro genitore. E’ possibile (anche se fortemente SCONSIGLIATO) spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andare a riprenderli all’inizio o al termine della giornata di lavoro. È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita solo laddove il Comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessità non reperibili nel Comune di residenza o domicilio. L’accesso alla seconda casa è consentito solo se occorre far fronte a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.). Si può uscire di casa per permettere ai propri animali da compagnia di espletare le proprie esigenze fisiologiche. Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Si può usare l’automobile con persone non conviventi, ma con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. È possibile spostarsi per la cura del terreno agricolo.
Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Ristoranti, bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto (consentita dalle 5 alle 22) e per la consegna a domicilio (consentita senza limiti di orario). È possibile entrare nel locale per acquistare il prodotto da asporto, ma non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
I ristoranti degli alberghi sono aperti esclusivamente per i clienti che vi alloggiano, senza limiti di orario. Le attività commerciali che ordinariamente vendono sia beni la cui vendita adesso è consentita, sia beni la cui vendita adesso è vietata (beni non essenziali) devono organizzare gli spazi in modo da impedire ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni la cui vendita non è permessa. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.
fonte articolo: https://www.ildispariquotidiano.it/it/